Precisazione sul regime dei minimi degli Agenti di Commercio
A seguito delle recenti modifiche apportate, i contribuenti
che nell’anno 2012 intendono avvalersi del regime dei contribuenti minimi dovranno
fare molta attenzione ai requisiti d’accesso perche l’errata applicazione del
regime comporterà l’erogazione di sanzioni legate al venir meno delle
semplificazioni contabili di cui godono i contribuenti minimi.
Di seguito i
requisiti richiesti.
·
che intraprendono un’attività di impresa, arte o
professione;
·
che l’hanno intrapresa successivamente al 31
dicembre 2007.
Il regime dei minimi può essere applicabile anche oltre al
quarto anno d’imposta successivo a quello di inizio attività, ma non deve
oltreppasare il periodo d’imposta di compimento del 35esimo anno di età.
Vengono
considerati contribuenti minimi tutte le persone fisiche esercenti attività di
impresa, arti e professioni che:
a) nell’anno solare precedente:
- hanno conseguito ricavi cioè hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, che non superano i Euro 30.000;
- non hanno effettuato cessioni all’esportazione;
- non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di solo lavoro;
b) nel triennio solare precedente non
hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di
appalto o di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo
superiore a Euro 15.000. Per applicare il regimi dei minimi, oltre alle
condizioni sopra citate, si rende necessario che:
- il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività da esercitare non costituisca in alcun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria al fine dell’esercizio di arti e professioni. A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate aveva avuto modo di precisare che: “E’ da ritenersi certamente mera prosecuzione dell’attività in precedenza esercitata quell’attività che presenta il carattere della novità unicamente sotto l’aspetto formale ma che viene svolta in sostanziale continuità, utilizzando, ad esempio, gli stessi beni dell’attività precedente, nello stesso luogo e nei confronti degli stessi clienti”;
- nel caso venga proseguita un’attività di impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi realizzati nel periodo d’imposta precedente non deve superare i 30.000 euro.
Concludendo, ricordiamo che il nuovo regime dei minimi
conferma le medesime agevolazioni previste per il vecchio regime e, più
precisamente:
In materia di IVA
- esonero dall’addebito dell’IVA a titolo di rivalsa;
- non diritto alla detrazione sull’imposta sugli acquisti;
- obbligo per le operazioni per le quali il contribuente è debitore d’imposta (acquisti intracomunitari, reverse charge, ecc.) di integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta e di provvedere al versamento entro il giorno 16 del mese successivo;
- esonero dalla registrazione delle fatture emesse e delle fatture di acquisto;
- esonero dalla tenuta e conservazione dei registri e dei documenti, fatta eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione;
- esonero dalla dichiarazione e comunicazione annuale;
- esonero dall’invio dell’elenco clienti e fornitori;
- obbligo di numerare e conservare le fatture d’acquisto e le bollette doganali;
- obbligo di indicare sulle fatture emesse che trattasi di documenti emessi dal contribuente soggetto al regime dei minimi (con indicazione della relativa normativa).
Imposte sui redditi
- esonero dall’obbligo di registrazione e conservazione delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi;
- non assoggettabilità agli studi di settore e ai parametri e, pertanto, esonero anche dalla compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.
IRAP
- esenzione dall’IRAP prescindendo dalle caratteristiche individuali dell’attività svolta (a prescindere cioè dall’esistenza o meno di una “autonoma organizzazione”).
Ritenuta d’acconto
- non assoggettabilità dei ricavi e dei compensi relativi al reddito oggetto del regime dei minimi a ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta.
Imposta sostitutiva
- in questo ambito vi è un’importante novità. Infatti, verrà applicata un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%, anziché del 20%, come prevedeva la precedente normativa.